Abbruciamenti residui vegetali

Descrizione

Dal 16 aprile torna consentito l’abbruciamento di residui vegetali (potature, sterpaglie), come previsto dalla Regione Piemonte nell’ambito delle misure per la qualità dell’aria (Piano Regionale Qualità dell’Aria – PRQA, attuato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della normativa regionale in materia ambientale).
 
Il divieto stagionale è infatti in vigore dal 15 settembre al 15 aprile (compresi), pertanto il primo giorno utile è il 16 aprile.*
 
Quando è consentito (art. 182, comma 6-bis, D.Lgs. 152/2006):
 • solo nel luogo di produzione dei residui vegetali;
 • *in piccoli cumuli (max circa 3 metri steri/ettaro al giorno)*;
 • nel rispetto delle condizioni di sicurezza (assenza di vento, controllo costante del fuoco).
 
Divieti sempre in vigore:
 • nei periodi di massimo rischio incendi boschivi (Legge n. 353/2000 e disposizioni regionali);
 • *accensione fuochi a meno di 50 metri da boschi, arbusteti o pascoli (100 metri in caso di pericolosità elevata – L.R. Piemonte n. 4/2009 e s.m.i.)*;
 • *divieto nei mesi di luglio e agosto (dal 1° luglio al 31 agosto compresi), salvo diverse disposizioni.*
 
Ulteriori limitazioni
 • Possibili ordinanze del Comune di Cherasco possono introdurre restrizioni o deroghe temporanee;
 • Nei Comuni montani sono previste discipline differenziate.
 
 

Ultimo aggiornamento

Ultima modifica avvenuta il giovedì 16 aprile 2026, 15:59

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